Bonus casa, come gestire i lavori di fine 2019. Ancora un solo mese per sfruttare già dall’anno prossimo la detrazione per i lavori in casa
La nuova Legge di Bilancio ha prorogato anche per il prossimo 2020 le detrazioni previste per chi esegue lavori di ristrutturazione casa, ribadendo una serie di requisiti e limiti di spesa da rispettare. Per poter usufruire de bonus ristrutturazioni casa, i lavori si devono eseguire fino alla fine del 2020, in attesa del testo definitivo della Manovra. Intanto, per non perdere il bonus è bene sapere come are ad evitare errori e non perdere il bonus.
Bonus verde. Il bonus verde potrebbe chiudere la sua (breve) storia, durata solo due anni, il prossimo 31 dicembre, se nella manovra di Bilancio non sarà inserita una proroga. La detrazione Irpef vale il 36% delle spese per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi, e per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni. Compresi, quindi, la realizzazione di fioriere fisse e l’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi. Il bonus va ripartito in dieci quote annuali e calcolato su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare. La bozza del Ddl di Bilancio non prevede la conferma nel 2020, ma ci sono diversi emendamenti a favore di una mini-proroga di un anno.
Bonus ristrutturazione. La detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio viene confermata anche nel 2020 con la percentuale del 50 per cento. Dunque, non c’è il passaggio al 36% “ordinario”, né la stabilizzazione a regime del 50% stesso. Per il resto, le regole rimangono inalterate: il bonus vale per tutti gli interventi elencati all’articolo 16-bis del Tuir, e il limite di spesa detraibile è fermo a 96mila euro per unità immobiliare. Per gli interventi di risparmio energetico (nuove caldaie a condensazione o pompe di calore, impianti fotovoltaici, elettrodomestici, eccetera) va inviata la comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Bonus mobili. Sarà confermata anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici in classe non inferiore alla A+ (A per i forni). Il bonus mobili si può sfruttare in quelle abitazioni in cui si fruisce della detrazione per recupero edilizio (50%), per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria. E l’anno prossimo verrà spostata la soglia delle opere cui si “aggancia” il bonus: l’agevolazione per gli acquisti del 2020 sarà possibile a condizione che i lavori edilizi dell’immobile siano stati avviati a partire dal 2019. Fermo restando che la data di inizio lavori dev’essere sempre anteriore all’acquisto dei mobili. Invariato l’ammontare complessivo di spesa agevolata, che non può superare i 10mila euro per unità immobiliare ristrutturata.
Ecobonus. Conferma in vista anche per l’ecobonus: la detrazione per interventi di riqualificazione energetica delle unità immobiliari, che mantiene una doppia aliquota. Il bonus, infatti, è generalmente del 65%, ma per alcuni lavori è pari al 50%: acquisto e posa in opera di finestre e infissi, installazione di schermature solari, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A. L’agevolazione Irpef-Ires prevede massimali detraibili variabili in base al tipo di intervento. E contempla sempre l’obbligo di invio della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Bonus riqualificazione energetica. La bozza del Ddl di Bilancio 2020 non interviene sulle detrazioni per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici. Vale a dire l’ecobonus condominiale (sconto per il risparmio energetico “qualificato” del 70 0 75%) e il sismabonus (sconto per la messa in sicurezza antisismica degli edifici, che può arrivare all’85%). Le due agevolazioni, infatti, hanno già una scadenza lunga, fissata al 2021. Queste super-detrazioni prevedono il rispetto di determinati parametri di efficienza o sicurezza. Per il solo ecobonus è d’obbligo anche l’invio della comunicazione all’Enea.
Bonus facciate. La principale novità del prossimo anno sarà il “bonus facciate”. Una maxi-detrazione del 90% (da ripartire in dieci anni), senza tetti massimi di spesa, e applicabile ai costi sostenuti nel 2020 per interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. In attesa della conferma delle Entrate, nell’agevolazione potranno rientrare lavori quali intonacatura, verniciatura, rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi. Ma anche canali di gronda e sistemi di smaltimento delle acque piovane, impianti di illuminazione di aree comuni, cavi per il segnale televisivo. Nessuna limitazione tecnica sull’uso di materiali e colori; e possibilità di intervenire indifferentemente su condomìni e villette. La detrazione, oltretutto, potrà affiancarsi a quella relativa a un eventuale “cappotto termico” dell’edificio (cioè l’ecobonus dal 65 al 75%).
Sconto in fattura. Qualche modifica si preannuncia sul fronte dello sconto in fattura. Per ecobonus e sismabonus, in alternativa alla cessione del credito, dal 1° maggio scorso i contribuenti possono fruire di uno sconto pari all’importo detraibile, anticipato dall’impresa che esegue i lavori. Impresa che può poi recuperare lo sconto con un credito d’imposta utilizzabile in compensazione (con imposte e contributi dovuti), oppure cedibile ai suoi fornitori di beni e servizi (banche e Pa escluse).
N.B. L’Antitrust ha più volte segnalato che la possibilità di compensare grandi quantità di crediti fiscali crea un vantaggio competitivo a favore delle imprese di maggiori dimensioni, che hanno più liquidità e più capienza fiscale rispetto alle piccole.
Nell’iter parlamentare della manovra, dunque, potranno arrivare delle modifiche effettive dal 2020 (ad esempio, si potrà circoscrivere il meccanismo agli interventi più costosi). Per interventi di manutenzione, ristrutturazione ed edilizi in genere, antisismici o di riqualificazione energetica è obbligatorio pagare con bonifico bancario o postale “parlante”, che prevede una ritenuta dell’8% applicata da banche e Poste.
Nella causale vanno indicati il riferimento normativo (ad esempio, per le ristrutturazioni, l’articolo 16-bis del Dpr 917/86, Tuir), il codice fiscale o la partita Iva di chi riceve il pagamento. Per fruire del bonus mobili si può invece pagare con bonifico ordinario (perché non c’è la ritenuta dell’8%), con carta di credito o di debito (bancomat). Infine, per il bonus giardini il pagamento può avvenire – oltre che con bonifico ordinario, carta di credito o debito – anche con assegno bancario, postale o circolare non trasferibile.