“Con il testo approvato dalla Giunta restituiamo ai Sardi un sistema di regole certe e uguali per tutti. Regole che consentono di migliorare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente. Manteniamo così uno degli impegni presi con gli elettori ai quali avevamo presentato, quasi un anno fa, il programma della coalizione di governo”. Il presidente della Regione Christian Solinas commenta con soddisfazione il decreto legge approvato dalla Giunta, che consente di incentivare e migliorare la qualità architettonica e la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio esistente, favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile.
Con questo provvedimento, conclude il presidente, coniughiamo la tutela dell’ambiente a quella dei legittimi interessi dei cittadini, e riavviamo un settore di vitale importanza, quello dell’edilizia, che ha perso 30 mila addetti in 10 anni”.
“Il testo prevede premialità volumetriche e l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e il riutilizzo di componenti costituenti l’edificio, l’impiego di materiali locali e delle fonti di energia rinnovabili, la demolizione e la ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadano in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, “coniugando – secondo la giunta regionale – le esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali del territorio con gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.
Il disegno di legge sul nuovo Piano Casa Regione Sardegna allunga di sei mesi, fino al 30 giugno 2020, i termini per realizzare gli ampliamenti volumetrici e gli interventi di demolizione e ricostruzione e delocalizzazione.
In riferimento agli ampliamenti, sono stati previsti ulteriori incrementi volumetrici per gli edifici e le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, G ed incrementi volumetrici per gli edifici e le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella zona urbanistica F. In tale ultimo caso gli incrementi riguardano sia le strutture ubicate nella fascia oltre i 300 metri dalla linea di battigia, sia quelle nei 300 metri che ricadano nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 bis,comma 2, lettera b), della L.R. 22-12-1989, n. 45. Nelle strutture turistico-ricettive è autorizzato finanche l’incremento del numero delle stanze.
Ai proprietari delle unità immobiliari ed ai proprietari delle strutture turistico ricettive aventi diritto è concesso un ulteriore incremento del volume urbanistico esistente nel caso in cui effettuino nel rispetto di alcune prescrizioni, quali l’impiego di fonti di energia rinnovabili, di materiali locali, di tecniche costruttive che consentano il recupero di componenti costituenti gli edifici demoliti, di soluzioni volte a ridurre gli effetti delle isole di calore o di soluzioni volte al riutilizzo delle acque meteoriche, come pure il rispetto dei parametri dettati dalla direttiva CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.